L'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha apportato nuovi emendamenti alla Convenzione SOLAS 74 al fine di ridurre i pericoli durante i trasporti marittimi ed aumentare la sicurezza delle navi, delle merci, del personale di bordo e di terra.
Le disposizioni SOLAS entrate in vigore dal 1° luglio 2016 sono state emendate dal DD 367/2018 e dall’ultima circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, serie generale 160/2020. Stabiliscono l'obbligo di dichiarare la massa lorda verificata (VGM - Verified Gross Mass) di ogni contenitore prima del carico a bordo della nave. Le nuove norme sono obbligatorie ed hanno un impatto sulle pratiche operative a livello globale.
Convenzione Solas - aggiornamenti ufficiali e relativi emendamenti:
Informazioni di base
È lo Shipper, ovvero il soggetto giuridico così qualificato nella Polizza di carico marittima o nella lettera di vettura marittima (altrimenti conosciuta con i termini inglesi di Sea Way Bill o Express Bill of lading or non negotiable way bill) oppure in altro documento di trasporto multimodale (Through bill of lading, port to port or combined trasport bill of lading, combined for shipment bill of lading, multimodal transport bill of lading) e/o il soggetto nel cui nome o per conto del quale è stato stipulato un contratto di trasporto con il vettore marittimo.
È possibile optare per uno dei due seguenti metodi per verificare la massa lorda di un contenitore completo di merce:
SOLAS non impone alcun modulo o formato particolare per comunicare la massa lorda verificata (VGM). La circolare 160/2020 (vedi allegati nel riquadro qui sopra) conferma questa impostazione. SCHENKER ha predisposto il modulo che trovate qui sopra allegato (VGM Statement FCL-IT_2018) al fine di rendere più semplice l’identificazione dei dati obbligatori. Il form completo di tutti i suoi dati dovrà esserci inoltrato, per tempo, debitamente firmato da parte di persona autorizzata da parte dello shipper. Ugualmente, lo shipper può fornirci le stesse informazioni con un suo form sempre che nello stesso siano presenti i dati obbligatori e le assunzioni di responsabilità previste.
La condizione per il caricamento del container a bordo della nave alla quale si applicano le disposizioni SOLAS prevede che il VGM sia comunicato con sufficiente anticipo rispetto all’imbarco in modo da poter essere utilizzato nella preparazione e attuazione del piano di stivaggio nave. Si evidenzia altresì come alcuni importanti Terminal (Genova ad esempio) non autorizzino l’ingresso in porto ai container per i quali non abbiano preventivamente ricevuto il VGM rendendo quindi indispensabile una compressione dei tempi tra le parti interessate alla filiera di comunicazione del VGM: shipper/spedizioniere/vettore marittimo/terminalista. In sostanza, la comunicazione del VGM da parte dello shipper deve avvenire con la massima celerità.
SOLAS impone l’obbligo per il vettore e per l’operatore di terminal di non caricare il contenitore a bordo della nave se non ha ricevuto con sufficiente anticipo il VGM per quel contenitore. In conseguenza di ciò eventuali costi derivati dal mancato carico, dallo stoccaggio, dai diritti di sosta (demurrage) o di ritorno del contenitore al luogo di origine saranno a carico del mittente che non ha comunicato il VGM.
In sede di controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura, è ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari a +/- 5% della massa lorda verificata (VGM) per i contenitori il cui VGM sia uguale o inferiore a 10 tonnellate e +/- 3% della massa lorda verificata per i contenitori il cui VGM sia superiore a 10 tonnellate.
Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall’art. 1231 cod. nav. L’esito negativo dei controlli, in caso di pesatura con Metodo 2, comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione dello shipper dall’elenco pubblicato dall’Autorità Competente.
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